Art. 19

Oneri per il rilascio di atti ed indicazioni

In vigore dal 14 giu 2017
Oneri per il rilascio di atti ed indicazioni 1.   Gli oneri previsti per il rilascio degli atti e delle indicazioni di cui all' attraverso il sistema di interconnessione dei registri non sono superiori ai costi amministrativi. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le indicazioni seguenti siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri: a) la denominazionee la ragione sociale della società; b) la sede sociale della società e lo Stato membro in cui essa è registrata; e c) il numero di iscrizione della società nel registro. Oltre a tali indicazioni, gli Stati membri possono scegliere di rendere disponibili ulteriori atti e indicazioni a titolo gratuito.
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