Art. 17

Informazioni aggiornate sul diritto nazionale riguardante i diritti dei terzi

In vigore dal 14 giu 2017
Informazioni aggiornate sul diritto nazionale riguardante i diritti dei terzi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili informazioni aggiornate, a norma dell', paragrafi 5, 6 e 7, sulle disposizioni del diritto nazionale attestanti che le indicazioni e ciascun tipo di atto di cui all' sono attendibili. 2.   Gli Stati membri forniscono le informazioni da pubblicare sul portale europeo della giustizia elettronica («portale»), rispettando le regole e i requisiti tecnici del portale. 3.   La Commissione pubblica dette informazioni sul portale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
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