Art. 15

Modifiche agli atti e alle indicazioni

In vigore dal 14 giu 2017
Modifiche agli atti e alle indicazioni 1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a garantire che le modifiche agli atti e alle indicazioni di cui all' siano trascritte nel registro competente di cui all', paragrafo 1, primo comma, e rese pubbliche, conformemente all', paragrafi 3 e 5, di norma entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa attinente a tali modifiche, incluso, se del caso, il controllo di legalità, secondo quanto richiesto dal diritto nazionale per l'iscrizione nel fascicolo. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai documenti contabili di cui all', lettera f).
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