Art. 14
Atti e indicazioni soggetti all'obbligo di pubblicità per le società
In vigore dal 14 giu 2017
Atti e indicazioni soggetti all'obbligo di pubblicità per le società
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:
a)
l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato;
b)
le modifiche degli atti di cui alla lettera a), compresa la proroga della società;
c)
dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata;
d)
la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo:
i)
hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità precisano se le persone che hanno il potere di obbligare la società possano agire da sole o siano tenute ad agire congiuntamente;
ii)
partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;
e)
almeno una volta l'anno, l'importo del capitale sottoscritto, quando l'atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto;
f)
i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive del Consiglio 86/635/CEE (26), 91/674/CEE (27) e della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (28);
g)
ogni trasferimento della sede sociale;
h)
lo scioglimento della società;
i)
la sentenza che dichiara la nullità della società;
j)
la nomina e le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
k)
l'eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:1132:oj#art-14