Art. 12

Conseguenze della nullità

In vigore dal 14 giu 2017
Conseguenze della nullità 1.   L'opponibilità ai terzi di una pronuncia di nullità è disciplinata dall'. L'opposizione di terzo, quando prevista dal diritto nazionale, non è proponibile oltre sei mesi dalla data di pubblicazione di tale pronuncia. 2.   La nullità comporta la liquidazione della società, come può comportarla lo scioglimento. 3.   La nullità non pregiudica la validità degli obblighi della società o degli obblighi assunti nei suoi confronti, salvi gli effetti dello stato di liquidazione. 4.   La legislazione di ciascuno Stato membro può disciplinare gli effetti della nullità tra i soci. 5.   I possessori di quote o di azioni di una società sono tenuti a versare il capitale sottoscritto e non versato quando le obbligazioni assunte verso i creditori lo esigano.
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