Art. 21

Lingua della pubblicità e traduzione degli atti e delle indicazioni soggetti a pubblicità

In vigore dal 14 giu 2017
Lingua della pubblicità e traduzione degli atti e delle indicazioni soggetti a pubblicità 1.   Gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell' sono redatti e registrati in una delle lingue consentite dalle norme applicabili in materia nello Stato membro nel quale è stato costituito il fascicolo di cui all', paragrafo 1. 2.   Oltre alla pubblicità obbligatoria di cui all', gli Stati membri consentono che la pubblicità volontaria delle traduzioni degli atti e delle indicazioni di cui all' sia effettuata a norma dell' in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione. Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di detti atti e indicazioni sia autenticata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'accesso dei terzi alle traduzioni che sono state oggetto di una pubblicità su base volontaria. 3.   In aggiunta alla pubblicità obbligatoria di cui all' e alla pubblicità volontaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire che la pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui trattasi sia garantita a norma dell' in qualsiasi altra lingua. Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di tali atti e indicazioni sia autenticata. 4.   In caso di discordanza fra gli atti e le indicazioni pubblicati nelle lingue ufficiali del registro e la traduzione pubblicata su base volontaria, quest'ultima non può essere opposta ai terzi. I terzi possono tuttavia valersi delle traduzioni pubblicate su base volontaria a meno che la società provi che essi erano a conoscenza della versione oggetto della pubblicità obbligatoria.
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