Art. 158

Scissioni con conguaglio in contanti superiore al 10 %

In vigore dal 14 giu 2017
Scissioni con conguaglio in contanti superiore al 10 % Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all', che il conguaglio in contanti sia superiore al 10 %, si applicano le sezioni 2, 3 e 4 del presente capo.
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