Art. 157

Scissioni soggette al controllo dell'autorità giudiziaria

In vigore dal 14 giu 2017
Scissioni soggette al controllo dell'autorità giudiziaria 1.   Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 se l'operazione di scissione è soggetta al controllo di un'autorità giudiziaria che ha il potere di: a) convocare l'assemblea generale degli azionisti della società scissa al fine di deliberare sulla scissione; b) assicurarsi che gli azionisti di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno i documenti di cui all' entro un termine che consenta loro di esaminarli in tempo utile prima della data della riunione dell'assemblea generale della loro società che deve deliberare sulla scissione. Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all', il termine deve essere sufficiente per consentire agli azionisti delle società beneficiarie di esercitare i diritti che l' summenzionato conferisce loro; c) convocare qualsiasi assemblea di creditori di ciascuna società che partecipa alla scissione per deliberare in merito alla stessa; d) assicurarsi che i creditori di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno il progetto di scissione entro un termine che consenta loro di esaminarlo in tempo utile prima della data di cui alla lettera b); e) approvare il progetto di scissione. 2.   Se l'autorità giudiziaria costata che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), e non è arrecato alcun pregiudizio agli azionisti e ai creditori, essa può dispensare le società che partecipano alla scissione dall'applicazione: a) dell', purché l'adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori di cui all', paragrafo 1, copra tutti i crediti, indipendentemente dalla data a cui essi risalgono: b) delle condizioni di cui all', lettere a) e b), qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà prevista in detto articolo; c) dell' per quanto concerne il termine e le modalità fissate per permettere agli azionisti di prendere conoscenza dei documenti a cui detto articolo si riferisce.
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