Art. 135

Disposizioni generali relative alle operazioni di scissione

In vigore dal 14 giu 2017
Disposizioni generali relative alle operazioni di scissione 1.   Se gli Stati membri permettono per le società ientranti nei tipi elencati nell'allegato I, soggette alla loro legislazione, l'operazione di scissione mediante incorporazione, definita all', essi sottopongono tale operazione alla sezione 2 del presente capo. 2.   Se gli Stati membri permettono per i tipi di società di cui al paragrafo 1 l'operazione di scissione tramite costituzione di nuove società, definita all', paragrafo 1, essi assoggettano tale operazione alla sezione 3 del presente capo. 3.   Se gli Stati membri permettono per i tipi di società di cui al paragrafo 1 l'operazione con la quale una scissione mediante incorporazione, definita all', paragrafo 1, è combinata con una scissione mediante costituzione di nuove società, definita all', paragrafo 1, essi assoggettano tale operazione alla sezione 2 del presente capo ed all'. 4.   Si applica l', paragrafi 2, 3 e 4.
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