Art. 137

Progetto di scissione

In vigore dal 14 giu 2017
Progetto di scissione 1.   Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla scissione redigono per iscritto un progetto di scissione. 2.   Il progetto di scissione indica almeno: a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società partecipanti alla scissione; b) il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l'importo del conguaglio; c) le modalità di assegnazione delle azioni delle società beneficiarie; d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto; e) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto dell'una o dell'altra società beneficiaria; f) i diritti accordati dalle società beneficiarie ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti; g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all', paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla scissione; h) la descrizione e la ripartizione esatte degli elementi del patrimonio attivo e passivo da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie; i) la ripartizione tra gli azionisti della società scissa delle azioni delle società beneficiarie nonché il criterio sul quale si basa tale ripartizione. 3.   Se un elemento del patrimonio attivo non è attribuito nel progetto di scissione e l'interpretazione di quest'ultimo non permette di deciderne la ripartizione, questo elemento o il suo controvalore è ripartito tra tutte le società beneficiarie proporzionalmente all'attivo netto attribuito a ciascuna di dette società nel progetto di scissione. Se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l'interpretazione di quest'ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie ne è solidalmente responsabile. Gli Stati membri possono prevedere che tale responsabilità solidale sia limitata all'attivo netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
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