Art. 136

Definizione di scissione mediante incorporazione

In vigore dal 14 giu 2017
Definizione di scissione mediante incorporazione 1.   Ai sensi del presente capo per «scissione mediante incorporazione» si intende l'operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione, in seguito denominate «società beneficiarie», ed eventualmente di un conguaglio in denaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del loro equivalente contabile. 2.   È d'applicazione l', paragrafo 2. 3.   Laddove il presente capo rinvia alle disposizioni del capo I del titolo II, l'espressione «società partecipanti alla fusione» designa le società che partecipano alla scissione, l'espressione «società incorporata» designa la società oggetto di scissione, l'espressione «società incorporante» designa ciascuna delle società beneficiarie e l'espressione «progetto di fusione» designa il progetto di scissione.
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