Art. 160
Disposizioni transitorie
In vigore dal 14 giu 2017
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri possono non applicare gli per quanto riguarda i detentori di obbligazioni e di altri titoli convertibili in azioni qualora, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni indicate all', paragrafo 1 o 2, della direttiva 82/891/CEE del Consiglio, le condizioni di emissione abbiano già fissato la posizione di tali detentori in caso di scissione.
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