Art. 32

Gestione degli investimenti

In vigore dal 14 dic 2016
Gestione degli investimenti Gli Stati membri non limitano il potere degli EPAP di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, gestori degli investimenti stabiliti in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all'esercizio di tale attività a norma delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE, nonché le entità autorizzate di cui all', paragrafo 1, della presente direttiva.
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