Art. 33
Nomina di un depositario
In vigore dal 14 dic 2016
Nomina di un depositario
1. Nel caso di uno schema pensionistico nel quale gli aderenti e beneficiari assumono interamente il rischio di investimento, lo Stato membro di origine può imporre all'EPAP di nominare uno o più depositari per la custodia delle attività e i compiti di vigilanza di cui agli . Lo Stato membro ospitante può imporre a tali EPAP di nominare uno o più depositari per la custodia delle attività e i compiti di vigilanza conformemente agli nello svolgimento di attività transfrontaliere ai sensi dell', purché la nomina di un depositario sia richiesta dalla rispettiva legislazione nazionale.
2. Per gli schemi pensionistici nei quali gli aderenti e beneficiari non assumono interamente il rischio di investimento, lo Stato membro di origine può richiedere all'EPAP di nominare uno o più depositari per la custodia delle attività e gli obblighi di sorveglianza di cui agli .
3. Gli Stati membri non limitano la facoltà degli EPAP di nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro e debitamente autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE, ovvero accettato come depositario ai fini della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE.
4. Gli Stati membri predispongono le necessarie misure per consentire alle autorità competenti, in conformità al loro diritto nazionale, di essere nelle condizioni di vietare, ai sensi dell', la libera disponibilità delle attività detenute da un depositario o un custode stabilito nel loro territorio su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP.
5. Il depositario è nominato mediante un contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pertinenti.
6. Nello svolgimento dei compiti stabiliti agli , l'EPAP e il depositario agiscono in modo onesto, leale, professionale e indipendente nonché nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico.
7. Un depositario non svolge attività in relazione all'EPAP che possano creare conflitti di interesse tra l'EPAP, gli aderenti e i beneficiari dello schema e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari dello schema nonché all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP.
8. Se non viene nominato un depositario, gli EPAP stabiliscono modalità per evitare e risolvere eventuali conflitti di interesse nell'ambito dei compiti altrimenti svolti dai depositari e dai gestori degli attivi.
Storico versioni
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