Art. 21

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 14 dic 2016
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   La direttiva 2001/81/CE è abrogata a decorrere dal 1o luglio 2018. In deroga al primo comma: a) gli e l'allegato I della direttiva 2001/81/CE continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2019; b) gli e l'allegato III della direttiva 2001/81/CE sono abrogati a decorrere dal 31 dicembre 2016. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI. 2.   Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono applicare l', paragrafo 1, della presente direttiva in relazione ai limiti di cui all' e all'allegato I della direttiva 2001/81/CE.
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