Art. 7

Misure aggiuntive

In vigore dal 26 ott 2016
Misure aggiuntive 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici forniscano e aggiornino periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente direttiva. Per i siti web la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile, mediante il modello di dichiarazione di accessibilità di cui al paragrafo 2, ed è pubblicata nel pertinente sito web. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile, mediante il modello di dichiarazione di accessibilità di cui al paragrafo 2, ed è resa accessibile nel sito web dell'ente pubblico che ha sviluppato l'applicazione mobile in questione o unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l'applicazione. Tale dichiarazione comprende quanto segue: a) chiarimenti riguardo alle parti di contenuto non accessibili e le ragioni che ne giustificano l'inaccessibilità e, se del caso, riguardo alle alternative accessibili fornite; b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare all'ente pubblico interessato eventuali difetti del suo sito web o dell'applicazione mobile in termini di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite dall' e di richiedere le informazioni escluse a norma dell', paragrafo 4, e dell'; e c) il link alla procedura di attuazione di cui all' cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente alla notifica o alla richiesta. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici forniscano una risposta adeguata alla notifica o alla richiesta entro un periodo di tempo ragionevole. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire un modello di dichiarazione di accessibilità. Tali atti sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. Entro il 23 dicembre 2018, la Commissione adotta tale primo atto di esecuzione. 3.   Gli Stati membri adottano misure intese ad agevolare l'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità definite all' a siti web o applicazioni mobili di tipo diverso da quello di cui all', paragrafo 2, e segnatamente ai siti web o alle applicazioni mobili cui si applicano disposizioni nazionali in vigore in materia di accessibilità. 4.   Gli Stati membri promuovono e agevolano l'organizzazione di programmi di formazione in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, destinati alle parti interessate e al personale degli enti pubblici, concepiti al fine di insegnare loro come creare, gestire e aggiornare i contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sensibilizzare sulle prescrizioni in materia di accessibilità definite all', sui benefici per gli utenti e i proprietari di siti web e applicazioni mobili e sulla possibilità di fornire un feedback in caso di mancata conformità alle prescrizioni di cui alla presente direttiva, come disposto nel presente articolo. 6.   Ai fini del monitoraggio e della presentazione delle relazioni di cui all' la Commissione facilita la cooperazione a livello unionale tra gli Stati membri, e tra questi ultimi e le parti interessate, al fine di scambiare migliori prassi e rivedere la metodologia di monitoraggio di cui all', paragrafo 2, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili.
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