Art. 5
Onere sproporzionato
In vigore dal 26 ott 2016
Onere sproporzionato
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici applichino le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all' nella misura in cui non impongono un onere sproporzionato agli enti pubblici ai fini di detto articolo.
2. Al fine di valutare in quale misura la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all' impone un onere sproporzionato, gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici interessati tengano conto delle circostanze pertinenti, fra cui:
a)
le dimensioni, le risorse e la natura dell'ente pubblico interessato; e
b)
la stima dei costi e dei benefici per l'ente pubblico interessato in rapporto ai benefici previsti per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso dello specifico sito web o applicazione mobile.
3. Fatto salvo il paragrafo 1del presente articolo, l'ente pubblico interessato effettua la valutazione iniziale della misura in cui la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all' impone un onere sproporzionato.
4. Qualora un ente pubblico si sia avvalso della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo per uno specifico sito web o applicazione mobile, dopo aver effettuato la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, esso precisa nella dichiarazione di accessibilità di cui all' le parti delle prescrizioni in materia di accessibilità cui non è stato possibile conformarsi e, se del caso, fornisce alternative accessibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:2102:oj#art-5