Art. 6

Presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità

In vigore dal 26 ott 2016
Presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità 1.   I contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all', che sono contemplate da tali norme o da loro parti. 2.   Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i contenuti delle applicazioni mobili che rispettano le specifiche tecniche, o parti di esse, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all', contemplate da tali specifiche tecniche o da loro parti. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche di cui al primo comma del presente paragrafo. Dette specifiche tecniche soddisfano le prescrizioni in materia di accessibilità definite all' e assicurano un livello di accessibilità almeno equivalente a quello garantito dalla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Gli atti di esecuzione di cui al secondo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo11, paragrafo 3. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato, qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, entro il 23 dicembre 2018. 3.   Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i contenuti dei siti web che soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di essi, della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all' che sono contemplate da tali prescrizioni pertinenti o da loro parti. Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo e in assenza delle specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i contenuti delle applicazioni mobili che soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di esse, della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all' che sono contemplate da tali prescrizioni pertinenti o da loro parti. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare il paragrafo 3 del presente articolo modificando il riferimento alla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) di modo che sia fatto riferimento a una versione più recente di tale norma, o a una norma europea che la sostituisce, qualora tale versione o norma soddisfi le prescrizioni in materia di accessibilità definite all' e assicuri un livello di accessibilità almeno equivalente a quello garantito dalla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).
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