Art. 9

Procedura di attuazione

In vigore dal 26 ott 2016
Procedura di attuazione 1.   Gli Stati membri garantiscono che sia disponibile una procedura di attuazione adeguata ed efficace volta ad assicurare la conformità alla presente direttiva in ordine alle prescrizioni definite agli e all', paragrafo 1. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una procedura di attuazione, come la possibilità di mettersi in contatto con un mediatore, per assicurare un efficace trattamento delle notifiche e delle richieste ricevute, come previsto dall', paragrafo 1, lettera b), e per riesaminare la valutazione di cui all'. 2.   Entro il 23 settembre 2018 gli Stati membri informano la Commissione circa l'ente responsabile dell'attuazione della presente direttiva.
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