Art. 7

Qualità dei servizi di patrocinio a spese dello Stato e formazione

In vigore dal 26 ott 2016
Qualità dei servizi di patrocinio a spese dello Stato e formazione 1.   Gli Stati membri adottano misure necessarie, anche per quanto riguarda il finanziamento, al fine di assicurare che: a) esista un sistema di patrocinio a spese dello Stato efficace e di qualità adeguata; e b) i servizi di patrocinio a spese dello Stato siano di qualità adeguata a salvaguardare l'equità del procedimento, nel dovuto rispetto dell'indipendenza della professione forense. 2.   Gli Stati membri assicurano che il personale impegnato nel processo decisionale relativo al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ricevano una formazione adeguata. 3.   Nel dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense e per il ruolo dei responsabili della formazione di difensori, gli Stati membri adottano misure appropriate per promuovere l'offerta di adeguata formazione ai difensori che forniscono servizi di patrocinio a spese dello Stato. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate abbiano il diritto, su loro richiesta, di far sostituire il difensore che fornisce loro servizi di patrocinio a spese dello Stato ove le specifiche circostanze lo giustifichino.
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