Art. 7
Qualità dei servizi di patrocinio a spese dello Stato e formazione
In vigore dal 26 ott 2016
Qualità dei servizi di patrocinio a spese dello Stato e formazione
1. Gli Stati membri adottano misure necessarie, anche per quanto riguarda il finanziamento, al fine di assicurare che:
a)
esista un sistema di patrocinio a spese dello Stato efficace e di qualità adeguata; e
b)
i servizi di patrocinio a spese dello Stato siano di qualità adeguata a salvaguardare l'equità del procedimento, nel dovuto rispetto dell'indipendenza della professione forense.
2. Gli Stati membri assicurano che il personale impegnato nel processo decisionale relativo al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ricevano una formazione adeguata.
3. Nel dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense e per il ruolo dei responsabili della formazione di difensori, gli Stati membri adottano misure appropriate per promuovere l'offerta di adeguata formazione ai difensori che forniscono servizi di patrocinio a spese dello Stato.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate abbiano il diritto, su loro richiesta, di far sostituire il difensore che fornisce loro servizi di patrocinio a spese dello Stato ove le specifiche circostanze lo giustifichino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:1919:oj#art-7