Art. 6

Decisione sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato

In vigore dal 26 ott 2016
Decisione sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato 1.   Le decisioni sulla concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato, e sulla nomina dei difensori, sono adottate senza indebito ritardo da un'autorità competente. Gli Stati membri adottano le misure atte ad assicurare che l'autorità competente adotti le proprie decisioni con diligenza, nel rispetto dei diritti della difesa. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate siano informati per iscritto se la loro richiesta di patrocinio a spese dello Stato è respinta integralmente o in parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:1919:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo