Art. 5

Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo

In vigore dal 26 ott 2016
Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo 1.   Lo Stato membro di esecuzione assicura che la persona ricercata goda del diritto al patrocinio a spese dello Stato dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva. 2.   Lo Stato membro di emissione assicura che la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che esercita il diritto di nominare un difensore sul territorio di quello Stato membro affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, in virtù dell', paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/48/UE, abbia il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di emissione nell'ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia. 3.   Il diritto al patrocinio a spese dello Stato di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere subordinato a una valutazione delle risorse a norma dell', paragrafo 3, che si applica mutatis mutandis.
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