Art. 10

Raccolta dei dati e relazioni

In vigore dal 26 ott 2016
Raccolta dei dati e relazioni 1.   Entro il 25 maggio 2021 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti stabiliti dalla presente direttiva. 2.   Entro il 25 maggio 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. Nella sua relazione, la Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva per quanto riguarda il diritto al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dei procedimenti penali e dei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
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