Art. 9

Persone vulnerabili

In vigore dal 26 ott 2016
Persone vulnerabili Gli Stati membri garantiscono che, nell'attuazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolare esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:1919:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo