Art. 9
Persone vulnerabili
In vigore dal 26 ott 2016
Persone vulnerabili
Gli Stati membri garantiscono che, nell'attuazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolare esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:1919:oj#art-9