Art. 7

Obbligo di certificato

In vigore dal 14 set 2016
Obbligo di certificato Le unità navali che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione elencate all' devono essere avere a bordo i seguenti documenti originali: a) sulle vie navigabili della zona R: — un certificato rilasciato a norma dell' della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, oppure — un certificato dell'Unione per la navigazione interna che attesti la piena conformità dell'unità navale- se del caso fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'allegato II della presente direttiva per le unità navali che navigano sul Reno (zona R) — ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della presente direttiva, per cui è stata stabilita l'equivalenza con i requisiti tecnici previsti in applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno in conformità delle norme e delle procedure applicabili; b) sulle altre vie navigabili, un certificato dell'Unione per la navigazione interna oppure un certificato rilasciato conformemente all' della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, compresi, se del caso, i certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna conformemente all' della presente direttiva.
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