Art. 8
Certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna
In vigore dal 14 set 2016
Certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna
1. Le unità navali munite di un certificato dell'Unione per la navigazione interna valido oppure di un certificato rilasciato conformemente all' della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno sono munite di un certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna a norma dell' della presente direttiva.
2. Il certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna è redatto conformemente al modello di cui all'allegato II ed è rilasciato dalle autorità competenti alle condizioni previste per le vie navigabili in questione.
Storico versioni
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