Art. 5

Conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza

In vigore dal 14 set 2016
Conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le unità navali di cui all', paragrafo 1, che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione di cui all', siano costruite e mantenute conformemente ai requisiti stabiliti nella presente direttiva. 2.   La conformità di un'unità navale al paragrafo 1 è attestata da un certificato rilasciato in conformità della presente direttiva.
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