Art. 5
Conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza
In vigore dal 14 set 2016
Conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché le unità navali di cui all', paragrafo 1, che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione di cui all', siano costruite e mantenute conformemente ai requisiti stabiliti nella presente direttiva.
2. La conformità di un'unità navale al paragrafo 1 è attestata da un certificato rilasciato in conformità della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:1629:oj#art-5