Art. 4
Classificazione delle vie navigabili interne
In vigore dal 14 set 2016
Classificazione delle vie navigabili interne
1. Ai fini della presente direttiva, le vie navigabili interne dell'Unione sono così classificate:
a)
zone 1, 2, 3 e 4:
i)
zone 1 e 2: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 1,
ii)
zona 3: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 2,
iii)
zona 4: tutte le altre vie navigabili interne che possono essere navigate conformemente al diritto nazionale da unità navali rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
b)
zona R: le vie navigabili di cui alla lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all' della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, quale è formulato al 6 ottobre 2016
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle modifiche dell'allegato I, al fine di modificare la classificazione delle vie navigabili, comprese la loro aggiunta e soppressione. Tali modifiche dell'allegato I possono essere apportate solo su richiesta dello Stato membro interessato, per le vie navigabili interne situate nel suo territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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