Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 set 2016
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica alle seguenti unità navali: a) navi di lunghezza (L) pari o superiore a 20 metri; b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza (L), larghezza (B) e immersione (T) è pari o superiore in volume a 100 metri cubi; c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali; d) navi da passeggeri; e) galleggianti speciali. 2.   La presente direttiva non si applica: a) alle navi traghetto; b) alle navi da guerra; c) alle navi adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, che: i) navigano o si trovano nelle acque soggette a formazione di marea; oppure ii) navigano temporaneamente sulle vie navigabili interne, purché provviste almeno di: — un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o un certificato equivalente; un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973/78, — nel caso di navi adibite alla navigazione marittima cui non si applicano la SOLAS, la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o la MARPOL, i certificati pertinenti e le marche di bordo libero prescritte dal diritto dei relativi Stati di bandiera, — per le navi passeggeri cui non si applica alcuna delle convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), oppure — per le imbarcazioni da diporto cui non si applica alcuna delle convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera che dimostri un livello adeguato di sicurezza.
Storico versioni

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