Art. 37
Recepimento
In vigore dal 14 set 2016
Recepimento
1. Fatto salvo l', gli Stati membri mettono in vigore, al più tardi entro il 7 ottobre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, che si applicano a decorrere da tale data. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Ogni Stato membro che, in virtù delle deroghe autorizzate ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, non ha unità navali che operano sulle sue vie navigabili soggette alle disposizioni della presente direttiva, non è tenuto a recepire il capo 2, l', paragrafo 3, e gli .
Storico versioni
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