Art. 36
Modifica della direttiva 2009/100/CE
In vigore dal 14 set 2016
Modifica della direttiva 2009/100/CE
La direttiva 2009/100/CE è così modificata:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
La presente direttiva si applica alle navi adibite al trasporto di merci nelle vie navigabili interne, con portata lorda pari o superiore a 20 tonnellate, e:
a)
di lunghezza inferiore a 20 metri; e
b)
per le quali il prodotto fra lunghezza (L), larghezza (B) e immersione (T) è inferiore in volume a 100 metri cubi.
La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno e dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).»;
2)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora le navi trasportino sostanze pericolose ai sensi dell'ADN, gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel medesimo accordo. Come prova possono esigere il documento d'autorizzazione previsto da detto accordo.»;
b)
il secondo comma del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«I requisiti speciali prescritti per il trasporto delle sostanze pericolose sono considerati soddisfatti in tutte le vie navigabili interne della Comunità allorché le navi si conformano ai requisiti dell'ADN. Tale conformità è provata dal documento d'autorizzazione di cui al paragrafo 4.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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