Art. 24

Deroghe per determinate categorie di unità navali

In vigore dal 14 set 2016
Deroghe per determinate categorie di unità navali 1.   A condizione che mantengano un livello di sicurezza appropriato, gli Stati membri possono autorizzare deroghe totali o parziali della presente direttiva per: a) le unità navali che navighino su vie navigabili interne non collegate; b) le unità navali di portata lorda non superiore a 350 tonnellate o le unità navali non destinate al trasporto merci con volume d'immersione inferiore a 100 metri cubi la cui chiglia sia stata impostata anteriormente al 1o gennaio 1950 e che navighino esclusivamente nel loro territorio. 2.   Fatta salva la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, gli Stati membri possono autorizzare, in relazione alla navigazione nel loro territorio, deroghe alla presente direttiva per unità navali che effettuano percorsi entro una zona geografica limitata o in zone portuali. Tali deroghe, nonché i percorsi o le zone per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato dell'unità navale. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
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