Art. 18

Numero unico europeo di identificazione delle navi

In vigore dal 14 set 2016
Numero unico europeo di identificazione delle navi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché a ogni unità navale sia assegnato un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), in conformità degli allegati II e V. 2.   Ciascuna unità navale ha un solo ENI che rimane immutato per tutta la sua vita. 3.   Al momento del rilascio di un certificato dell'Unione, l'autorità competente per la navigazione interna vi inserisce l'ENI. 4.   Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti responsabili dell'assegnazione dell'ENI e lo comunica alla Commissione, compresa qualsiasi modifica all'elenco. La Commissione tiene un elenco aggiornato delle autorità competenti in un idoneo sito web.
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