Art. 19

Banca dati europea degli scafi

In vigore dal 14 set 2016
Banca dati europea degli scafi 1.   La Commissione tiene l'EHDB per sostenere le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per assicurare l'applicazione della presente direttiva. Il trattamento di dati personali da parte degli Stati membri è effettuato conformemente alla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione è effettuato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). 2.   Gli Stati membri provvedono affinché per ciascuna unità navale le autorità competenti inseriscano tempestivamente nell'EHDB: a) i dati che identificano e descrivono l'unità navale conformemente alla presente direttiva; b) i dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sostituiti o revocati, nonché all'autorità competente che rilascia il certificato conformemente alla presente direttiva; c) una copia digitale di tutti i certificati rilasciati dalle autorità competenti conformemente alla presente direttiva; d) i dati relativi ad eventuali richieste di certificati respinte o pendenti effettuate conformemente alla presente direttiva; e e) eventuali modifiche ai dati di cui alle lettere da a) a d). 3.   I dati di cui al paragrafo 2 possono essere trattati dalle autorità competenti degli Stati membri, dalle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e dai paesi terzi incaricati di compiti connessi all'applicazione della presente direttiva e della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), per i seguenti scopi: a) applicare la presente direttiva e la direttiva 2005/44/CE; b) assicurare la navigazione interna e la gestione dell'infrastruttura; c) mantenere o far rispettare la sicurezza della navigazione; d) raccogliere dati statistici. 4.   L'autorità competente di uno Stato membro può trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale a condizione che il trasferimento sia fatto solo su base individuale e siano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelli di cui al capo V. Gli Stati membri assicurano che il trasferimento sia necessario ai fini di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Gli Stati membri provvedono affinché il paese terzo o l'organizzazione internazionale trasferiscano i dati a un altro paese terzo o organizzazione internazionale solo previa autorizzazione scritta esplicita e in conformità delle condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato membro. 5.   La Commissione può, su base individuale, trasferire dati personali o concedere accesso all'EHDB a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, a condizione che il trasferimento o l'accesso sia necessario ai fini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all' del regolamento (CE) n. 45/2001. La Commissione assicura che il trasferimento o l'accesso sia necessario ai fini di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La Commissione provvede affinché che il paese terzo o l'organizzazione internazionale trasferiscano i dati a un altro paese terzo o organizzazione internazionale solo previa autorizzazione scritta esplicita e in conformità delle condizioni stabilite dalla Commissione. 6.   L'autorità competente provvede affinché che i dati relativi a un'unità navale siano cancellati dalla banca dati di cui al paragrafo 1 quando l'unità navale è demolita. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che precisino: a) i dati che gli Stati membri devono inserire nella banca dati; b) le tipologie di accesso permesse, tenuto conto delle categorie dei destinatari dei dati e degli scopi per cui tali dati sono trattati di cui al paragrafo 3 del presente articolo; c) le istruzioni relative all'uso e al funzionamento della banca dati, in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza dei dati, la codifica e il trattamento dei dati e l'interconnessione della banca dati con i registri di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:1629:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo