Art. 11
Recepimento
In vigore dal 12 lug 2016
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano senza ritardo alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Laddove la presente direttiva citi un importo monetario in euro (EUR), gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono scegliere di calcolare il valore corrispondente nella moneta nazionale al 12 luglio 2016.
4. In deroga all', paragrafo 2, l'Estonia può, finché non tassi gli utili non distribuiti, considerare il trasferimento di attivi in forma monetaria o non monetaria, denaro in contanti incluso, da una stabile organizzazione situata in Estonia a una sede centrale o un'altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE alla stregua di una distribuzione di utili e applicare l'imposta sul reddito, senza concedere ai contribuenti il diritto di dilazionare il pagamento di tale imposta.
5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'. Essi comunicano senza ritardo alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
6. In deroga all', gli Stati membri che all'8 agosto 2016 dispongono di norme nazionali mirate intese a prevenire i rischi di BEPS, di analoga efficacia rispetto alla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui alla presente direttiva, possono applicare tali norme nazionali mirate fino al termine del primo esercizio intero successivo alla data di pubblicazione — sul sito web ufficiale dell'OCSE — dell'accordo tra suoi membri su una norma minima per quanto concerne l'azione 4 sul BEPS, e comunque al più tardi fino al 1o gennaio 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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