Art. 9

Disallineamenti da ibridi

In vigore dal 12 lug 2016
Disallineamenti da ibridi 1.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione, la deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui detto pagamento ha origine. 2.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione di detto pagamento.
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