Art. 10
Riesame
In vigore dal 12 lug 2016
Riesame
1. La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva, in particolare gli effetti dell', entro il 9 agosto 2020 e presenta al Consiglio una relazione al riguardo. La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare l'attuazione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri di cui all', paragrafo 6, comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 2017 tutte le informazioni necessarie per valutare l'efficacia delle norme nazionali mirate intese a prevenire i rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili (BEPS).
Storico versioni
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