Art. 4
Norma relativa ai limiti sugli interessi
In vigore dal 12 lug 2016
Norma relativa ai limiti sugli interessi
1. Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA).
Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono trattare come un contribuente anche:
a)
un'entità a cui è consentito o imposto di applicare le norme a nome di un gruppo, come stabilito ai sensi del diritto fiscale nazionale;
b)
un'entità di un gruppo, ai sensi del diritto fiscale nazionale, che non consolida a fini fiscali i risultati dei suoi membri nel bilancio.
In tali circostanze gli oneri finanziari eccedenti e l'EBITDA possono essere calcolati a livello del gruppo e includono i risultati di tutti i suoi membri.
2. L'EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi soggetti all'imposta sulle società nello Stato membro del contribuente gli importi corretti per l'imposta relativi agli oneri finanziari eccedenti nonché gli importi corretti per l'imposta relativi a deprezzamento e ammortamento. I redditi esenti da imposta sono esclusi dall'EBITDA di un contribuente.
3. In deroga al paragrafo 1, il contribuente può ottenere il diritto:
a)
di dedurre gli oneri finanziari eccedenti fino a 3 000 000 EUR;
b)
di dedurre integralmente gli oneri finanziari eccedenti qualora il contribuente sia un'entità indipendente.
Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, l'importo di 3 000 000 EUR è inteso per l'intero gruppo.
Ai fini del primo comma, lettera b), un'entità indipendente è un contribuente che non è parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria e non ha alcuna impresa associata o stabile organizzazione.
4. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 gli oneri finanziari eccedenti sostenuti in relazione a:
a)
prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, sebbene l'esclusione non si applichi a successive modifiche di tali prestiti;
b)
prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, in cui il gestore del progetto, gli oneri finanziari, gli attivi e i redditi siano tutti nell'Unione.
Ai fini del primo comma, lettera b), un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è un progetto volto a fornire, ammodernare, gestire e/o mantenere un bene su larga scala ritenuto di interesse pubblico generale da uno Stato membro.
Nei casi in cui si applica la lettera b) del primo comma, qualsiasi reddito derivante da un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è escluso dall'EBITDA del contribuente e qualsiasi onere finanziario eccedente escluso non va incluso negli oneri finanziari eccedenti del gruppo nei confronti di terzi di cui al paragrafo 5, lettera b).
5. Se un contribuente è membro di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria, può ottenere il diritto:
a)
di dedurre integralmente gli oneri finanziari eccedenti qualora sia in grado di dimostrare che il rapporto tra il capitale proprio e i suoi attivi totali è pari o superiore al rapporto equivalente del gruppo, alle seguenti condizioni:
i)
il rapporto tra il capitale proprio del contribuente e i suoi attivi totali è considerato pari al rapporto equivalente del gruppo se il rapporto tra il capitale proprio del contribuente e i suoi attivi totali è inferiore al massimo di due punti percentuali; e
ii)
tutti gli attivi e i passivi sono valutati secondo lo stesso metodo utilizzato per il bilancio consolidato di cui al paragrafo 8;
o
b)
di dedurre gli oneri finanziari eccedenti per un importo maggiore di quello che avrebbe il diritto di dedurre conformemente al paragrafo 1. Il limite più elevato alla deducibilità degli oneri finanziari eccedenti si riferisce al gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria di cui il contribuente è membro ed è calcolato in due fasi:
i)
innanzitutto si calcola il rapporto del gruppo, dividendo gli oneri finanziari eccedenti del gruppo nei confronti di terzi per l'EBITDA del gruppo, e
ii)
successivamente si moltiplica il rapporto del gruppo per l'EBITDA del contribuente calcolato conformemente al paragrafo 2.
6. Lo Stato membro del contribuente può prevedere norme:
a)
per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5;
b)
per riportare in avanti, senza limiti di tempo, e all'indietro, per un massimo di tre anni, gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5; oppure
c)
per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti, e per un massimo di cinque anni la quota di deducibilità degli interessi non utilizzata, che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5.
7. Gli Stati membri possono escludere le imprese finanziarie dall'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 6, anche se tali imprese finanziarie sono parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria.
8. Ai fini del presente articolo, il gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria consta di tutte le entità pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o al sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro. Il contribuente può ottenere il diritto di utilizzare il bilancio consolidato preparato in conformità di altri principi contabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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