Art. 8

Diritto all'esame medico

In vigore dal 11 mag 2016
Diritto all'esame medico 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà personale abbia diritto senza indebito ritardo a un esame medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale. L'esame medico è il meno invasivo possibile ed è effettuato da un medico o da un altro professionista qualificato. 2.   I risultati dell'esame medico devono essere tenuti in considerazione al momento di stabilire se il minore possa essere sottoposto a interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti. 3.   L'esame medico è effettuato su iniziativa delle autorità competenti, in particolare se lo richiedono indicazioni sanitarie specifiche, oppure su richiesta di uno dei seguenti soggetti: a) il minore; b) il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui agli ; c) il difensore del minore. 4.   Le conclusioni dell'esame medico sono registrate per iscritto. Ove necessario, deve essere fornita l'assistenza medica. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un altro esame medico qualora lo richiedano le circostanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:800:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo