Art. 10

Limitazione della privazione della libertà personale

In vigore dal 11 mag 2016
Limitazione della privazione della libertà personale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché in qualsiasi fase del procedimento la privazione della libertà personale del minore sia limitata al più breve periodo possibile. Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del minore nonché le circostanze particolari del caso. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà personale, in particolare la detenzione, sia disposta nei confronti di minori solo come misura di ultima istanza. Gli Stati membri garantiscono che la detenzione sia basata su una decisione motivata soggetta a controllo giurisdizionale da parte di un giudice o tribunale. Detta decisione è altresì soggetta, a intervalli di tempo ragionevoli, a un controllo periodico da parte di un giudice o tribunale, o d'ufficio o su richiesta del minore, del suo difensore o di un'autorità giudiziaria diversa da un giudice o tribunale. Fatta salva l'indipendenza della magistratura, gli Stati membri provvedono affinché le decisioni a norma del presente paragrafo siano prese senza indebito ritardo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:800:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo