Art. 11

Misure alternative

In vigore dal 11 mag 2016
Misure alternative Gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta sia possibile, le autorità competenti ricorrano a misure alternative alla detenzione («misure alternative»).
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Misure alternative (Art. 11 Direttiva (UE) 2016/800) — Testo vigente | Portale Normativo