Art. 7
Diritto a una valutazione individuale
In vigore dal 11 mag 2016
Diritto a una valutazione individuale
1. Gli Stati membri provvedono affinché sia tenuto conto delle specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale.
2. A tal fine, il minore indagato o imputato in procedimenti penali è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione individuale tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore, della sua situazione economica, sociale e familiare, nonché di eventuali vulnerabilità specifiche del minore.
3. La portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale possono variare in funzione delle circostanze del caso, delle misure che possono essere adottate qualora il minore sia dichiarato colpevole del presunto reato penale, e a seconda che il minore, di recente, sia stato sottoposto a una valutazione individuale.
4. La valutazione individuale serve a stabilire e ad annotare, secondo la procedura di verbalizzazione dello Stato membro interessato, le informazioni relative alle circostanze e alle caratteristiche individuali del minore che potrebbero essere utili alle autorità competenti al fine di:
a)
determinare la necessità di adottare eventuali misure specifiche a beneficio del minore;
b)
valutare l'adeguatezza e l'efficacia di eventuali misure cautelari rispetto al minore;
c)
assumere decisioni o linee d'azione nel procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza.
5. La valutazione individuale è effettuata nella prima fase appropriata del procedimento e, fatto salvo il paragrafo 6, prima dell'imputazione.
6. In assenza di una valutazione individuale, è comunque possibile formulare un'imputazione purché ciò sia nell'interesse superiore del minore e la valutazione individuale sia in ogni caso disponibile all'inizio delle udienze del processo dinanzi a un giudice o tribunale.
7. La valutazione individuale è effettuata con la diretta partecipazione del minore. Essa è condotta da personale qualificato, con un approccio per quanto possibile multidisciplinare e, ove opportuno, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o di un altro adulto idoneo, come previsto agli , e/o di un professionista specializzato.
8. Qualora cambino in misura sostanziale gli elementi alla base della valutazione individuale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante il procedimento penale.
9. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di procedere alla valutazione individuale quando la deroga sia richiesta dalle circostanze del caso, purché ciò sia compatibile con l'interesse superiore del minore.
Storico versioni
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