Art. 6
Assistenza di un difensore
In vigore dal 11 mag 2016
Assistenza di un difensore
1. I minori indagati o imputati nei procedimenti penali hanno il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. Nulla nella presente direttiva e, in particolare, nel presente articolo pregiudica tale diritto.
2. Gli Stati membri assicurano che il minore sia assistito da un difensore a norma del presente articolo affinché possa esercitare in modo effettivo i propri diritti di difesa.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il minore, una volta informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, sia assistito senza indebito ritardo da un difensore. In ogni caso, il minore è assistito da un difensore a partire dalla circostanza che si verifichi per prima tra le seguenti:
a)
prima che sia interrogato dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;
b)
quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove a norma del paragrafo 4, lettera c);
c)
senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;
d)
qualora sia stato chiamato a comparire dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale, a tempo debito prima che compaia dinanzi allo stesso.
4. L'assistenza di un difensore include quanto segue:
a)
gli Stati membri garantiscono che il minore abbia il diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che lo assiste, anche prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;
b)
gli Stati membri assicurano che il minore sia assistito da un difensore quando è sottoposto a interrogatorio e che il difensore possa partecipare in modo effettivo nel corso dello stesso. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l'effettivo esercizio o l'essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all'interrogatorio, di tale partecipazione è dato atto utilizzando la procedura di verbalizzazione prevista dal diritto nazionale;
c)
gli Stati membri assicurano che i minori siano assistiti da un difensore almeno durante i seguenti atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, nella misura in cui tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all'indagato o all'imputato sia richiesto o permesso di parteciparvi:
i)
ricognizioni di persone;
ii)
confronti;
iii)
ricostruzioni della scena di un crimine.
5. Gli Stati membri rispettano la riservatezza delle comunicazioni fra i minori indagati o imputati e il loro difensore nell'esercizio del loro diritto all'assistenza di un difensore previsto dalla presente direttiva. Tali comunicazioni comprendono gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale.
6. A condizione che ciò sia compatibile con il diritto a un equo processo, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 3 qualora l'assistenza di un difensore non risulti proporzionata alla luce delle circostanze del caso, tenendo conto della gravità del reato contestato, della complessità del caso e delle misure che potrebbero essere adottate rispetto a tale reato, fermo restando che l' interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente.
In ogni caso, gli Stati membri devono garantire che il minore sia assistito da un difensore:
a)
quando viene condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente per decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e
b)
durante la detenzione.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché non siano applicabili al minore condanne che impongano la privazione della libertà personale, a meno che il minore sia stato assistito da un difensore in modo da consentirgli di esercitare efficacemente i propri diritti di difesa e, in ogni caso, durante le udienze della corte.
7. Qualora il minore debba, a norma del presente articolo, essere assistito da un difensore ma nessun difensore risulti presente, le autorità competenti rinviano l'interrogatorio del minore o gli altri atti investigativi o di raccolta delle prove previsti al paragrafo 4, lettera c), per un periodo di tempo ragionevole al fine di attendere l'arrivo del difensore o, qualora il minore non ne abbia nominato uno, provvedere esse stesse alla nomina.
8. In circostanze eccezionali, e solo nella fase pre-processuale, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:
a)
ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l'integrità fisica di una persona;
b)
ove sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale in relazione a un reato grave.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell'applicazione del presente paragrafo, tengano conto dell'interesse superiore del minore.
La decisione di procedere a un interrogatorio in assenza del difensore di cui al presente paragrafo può essere adottata soltanto caso per caso da parte di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità competente, a condizione che tale decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale.
Storico versioni
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