Art. 22
Costi
In vigore dal 11 mag 2016
Costi
Sono a carico degli Stati membri i costi derivanti dall'applicazione degli , indipendentemente dall'esito del procedimento, a meno che, per quanto riguarda i costi derivanti dall'applicazione dell', non siano coperti da un'assicurazione sanitaria.
Storico versioni
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