Art. 22 · Costi

Art. 22

Costi

In vigore dal 11 mag 2016
Costi Sono a carico degli Stati membri i costi derivanti dall'applicazione degli , indipendentemente dall'esito del procedimento, a meno che, per quanto riguarda i costi derivanti dall'applicazione dell', non siano coperti da un'assicurazione sanitaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:800:oj#art-22