Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 mag 2016
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai minori indagati o imputati in un procedimento penale. Essa si applica fino alla decisione definitiva sulla colpevolezza, incluse, ove previste, la pronuncia della condanna e la decisione sull'impugnazione. 2.   La presente direttiva si applica ai minori ricercati dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione a norma dell'. 3.   Fatta eccezione per l', lettera b), per l', paragrafo 3, e per l', nella misura in cui tali disposizioni si riferiscono al titolare della responsabilità genitoriale, la presente direttiva, o talune sue disposizioni, si applica alle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se tali persone erano minori al momento di essere sottoposte al procedimento ma sono successivamente diventate maggiorenni e l'applicazione della presente direttiva, o di talune sue disposizioni, risulta appropriata alla luce di tutte le circostanze del caso, incluse la maturità e la vulnerabilità della persona interessata. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva al compimento del ventunesimo anno di età dell'interessato. 4.   La presente direttiva si applica ai minori che non erano inizialmente indagati o imputati ma che lo diventano, nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto. 5.   La presente direttiva non incide sulle norme nazionali che fissano l'età della responsabilità penale. 6.   Fatto salvo il diritto a un equo processo, in relazione a reati minori: a) laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale e l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giudice o tribunale o a esso deferita; ovvero b) laddove la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione, la presente direttiva si applica unicamente ai procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale. In ogni caso, la presente direttiva si applica integralmente se il minore è privato della libertà personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale.
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