Art. 15
Diritto del minore di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento
In vigore dal 11 mag 2016
Diritto del minore di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento
1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze che lo riguardano.
2. Il minore ha il diritto di essere accompagnato da un altro adulto idoneo nominato dal minore stesso e approvato in tale qualità dall'autorità competente qualora la presenza del titolare della responsabilità genitoriale che accompagna il minore durante le udienze:
a)
sia contraria all'interesse superiore del minore;
b)
non sia possibile perché, nonostante siano stati compiuti ragionevoli sforzi, nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale risulta reperibile o l'identità è sconosciuta; o
c)
possa, sulla base di circostanze oggettive e concrete, compromettere in modo sostanziale il procedimento penale.
Qualora il minore non abbia nominato un altro adulto idoneo, o la nomina non sia approvata dall'autorità competente, quest'ultima, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, designa un'altra persona al fine di accompagnare il minore. Tale persona può anche essere individuata nel rappresentante di un'autorità o di un'altra istituzione responsabile della tutela o del benessere dei minori.
3. Qualora cessino di sussistere le circostanze che hanno condotto all'applicazione del paragrafo 2, lettere a), b) o c), il minore ha il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le rimanenti udienze.
4. In aggiunta al diritto di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale, o da un altro adulto idoneo di cui al paragrafo 2, durante le fasi del procedimento diverse dalle udienze in cui il minore sia presente, se l'autorità competente ritiene che:
a)
sia nell'interesse superiore del minore essere accompagnato da tale persona; e
b)
la presenza di tale persona non pregiudichi il procedimento penale.
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