Art. 3

Definizioni

In vigore dal 11 mag 2016
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1)   «minore»: una persona di età inferiore a 18 anni; 2)   «titolare della responsabilità genitoriale»: tutte le persone che esercitano la responsabilità genitoriale su un minore; 3)   «responsabilità genitoriale»: l'insieme dei diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi i diritti di affidamento e i diritti di visita. Con riferimento al punto 1) del primo comma, qualora non sia certo se la persona abbia compiuto 18 anni, deve presumersi che tale persona sia un minore.
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