Art. 6

Distinzione tra diverse categorie di interessati

In vigore dal 27 apr 2016
Distinzione tra diverse categorie di interessati Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento, se del caso e nella misura del possibile, operi una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati, quali: a) le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato; b) le persone condannate per un reato; c) le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato, e d) altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b).
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