Art. 6
Distinzione tra diverse categorie di interessati
In vigore dal 27 apr 2016
Distinzione tra diverse categorie di interessati
Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento, se del caso e nella misura del possibile, operi una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati, quali:
a)
le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato;
b)
le persone condannate per un reato;
c)
le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato, e
d)
altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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